Qualora un minore straniero venga sottratto e portato in Italia si applica la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980. Non appena pervenga la richiesta dell'Autorità centrale estera, l'Autorità Centrale italiana ne esamina la completezza e richiede alle Forze dell’Ordine la localizzazione del minore nel territorio. Qualora il sottrattore non rimpatria spontaneamente il minore, l’Autorità centrale italiana trasmette l’istanza di rimpatrio con la documentazione in suo possesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio (ovvero del luogo in cui si trova il minore). La Procura della Repubblica chiede al Tribunale per i Minorenni di fissare l’udienza per la trattazione della procedura di rimpatrio trasmettendo la documentazione in possesso. Colui al quale il minore è stato sottratto può partecipare all’udienza, può essere sentito e ha facoltà di nominare un difensore. Va ascoltato il sottrattore. Il provvedimento decisorio del Tribunale per i Minorenni è immediatamente esecutivo. Organo competente all'esecuzione del provvedimento del tribunale per i minorenni è la Procura presso lo stesso tribunale. Le parti possono interporre ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, ma tale ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento.