Nei casi in cui si preveda un rimpatrio di un minore straniero non accompagnato, è prevista la misura del rimpatrio assistito, che salvaguarda il diritto all’unità familiare e che si applica solo dopo che il Comitato per i minori stranieri nel Paese d’origine abbia accertato che sia nell’interesse del minore. Lo stesso Comitato dispone il rimpatrio e l'accompagnamento del minore che si concluderà con il riaffidamento alla famiglia o alle Autorità del Paese d’origine. Tale misura, a differenza dell'espulsione, non prevede il divieto di reingresso per 10 anni.