Competenze

E' competenza del tribunale per i minorenni anche l'applicazione dell'art. 25: “Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere, il procuratore della repubblica, l’ufficio del servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione, e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale, a mezzo dei suoi componenti all’uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato l’affidamento al servizio sociale”. Il tribunale provvede, pertanto, ad affidare il minore “irregolare” ai servizi, concordando con questi le “prescrizioni” di condotta che dovrà seguire, prescrizioni che possono concernere lo studio, il lavoro, il tempo libero, eventuali interventi di terapia fino al collocamento del minore presso una comunità. Tali provvedimenti si caratterizzano per la marcata finalità educativa e preventiva, e sono pertanto volti ad interrompere determinate irregolarità nella condotta che potrebbero sfociare in forme di disagio conclamato quando non addirittura di devianza.