L'art. 250 del codice civile rende possibile, congiuntamente o separatamente, il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre e della madre anche se questi erano già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento non può essere fatto da genitori infrasedicenni. Il riconoscimento del figlio ultrasedicenne non ha effetto senza il suo assenso, mentre quello del figlio infrasedicenne necessita anche del consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato nel caso in cui il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Qualora vi sia opposizione al ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento è competente il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui risiede il coniuge che si oppone al riconoscimento che decide in camera di consiglio sentito il minore in contraddittorio col genitore che si oppone e con l'intervento del Pubblico Ministero. Il Tribunale per i Minorenni decide con sentenza che, nel caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso mancante.