Massima:
In presenza di una sentenza straniera di un Paese dell’Unione Europea che disponga la decadenza dalla responsabilità genitoriale, pur operando il riconoscimento automatico della stessa, secondo quanto prescritto dal regolamento CE 2201/2003, il Tribunale per i minorenni può disporre la reintegrazione nella responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c., qualora siano venute meno le ragioni per le quali la sentenza straniera fu pronunciata e siano state ripristinate, nel contempo, delle condizioni favorevoli per il minore.
Annotazioni:
La decisione del giudice straniero di decadenza dalla responsabilità genitoriale è stata revocata, dal giudice italiano, sulla base di fatti sopravvenuti. La ripresa della convivenza tra i genitori del minore, il concreto e tangibile interessamento del genitore dichiarato decaduto ed il rafforzamento del legame genitore-figlio possono essere tali da determinare il Tribunale per i minorenni all’emissione di un provvedimento di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, che sancisca il superamento della precedente pronuncia del giudice straniero.
Materia:
Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in materia di responsabilità genitoriale
Massima:
Il regolamento CE 2201/03 prevede il riconoscimento automatico delle sentenze in materia di responsabilità genitoriale pronunciate in uno Stato dell’Unione Europea. Tuttavia, affinché le stesse siano esecutive in uno Stato membro diverso da quello in cui furono pronunciate, la parte che abbia interesse deve presentare, al giudice competente, l’istanza di cui all’art. 28 corredata dai documenti prescritti dall’art. 37.
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto:
Ha emesso il seguente
Letti gli atti dei procedimenti numeri XXX/YYY e XXX/YYY VG. relativi al minore X, nato a XXX il XX.XX.XXXX, figlio di XX, nato a XXX il XX.03.XXXX e di XY, nata ad XXX (PL) il XX.XX.XXXX, quest’ultima attualmente collocata insieme al figlio presso la struttura XXY di XXX;
Con ricorso presentato il XX.XX.2014 il Pubblico Ministero chiedeva l’adozione di provvedimenti a tutela del minore segnalando un ricovero urgente della madre e del minore presso un centro antiviolenza residenziale, avvenuto in data XX.XX.2014 a cagione dei denunciati comportamenti maltrattanti del signor XX.
Con separato ricorso, depositato il X.XX.2014, il signor XX esponeva:
-che da tempo per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, l’unione affettiva e sentimentale tra i conviventi, problematica sin dal suo nascere, è venuta meno e, con essa, è divenuta insostenibile la convivenza;
-che la madre del minore, probabilmente a cagione della propria insofferenza a mandare avanti la relazione con il XX, oltre a tenere un atteggiamento aggressivo nei confronti del ricorrente, assume un contegno pregiudizievole anche verso il figlio, conducendo una vita irregolare e non rispettando i doveri di assistenza, custodia ed educazione del minore, il quale vive in uno stato di abbandono;
-che la signora XY cerca di gestire l’educazione del figlio picchiandolo e ponendo in essere veri e propri atti di violenza assistita;
-che la predetta maltratta psicologicamente il minore e consente al bambino di essere presente ai litigi con il padre ed i genitori di quest’ultimo contraddistinti da minacce verbali, oggetto di querela da parte dei nonni paterni, i quali lamentavano una vera e propria sudditanza psicologica del loro figlio verso la compagna;
-che tale sudditanza è alimentata dalla costante minaccia della signora XY di scappare all’estero con il figlio, resa concreta dal fatto di aver ottenuto dall’Autorità Giudiziaria Polacca una pronuncia di decadenza dalla potestà nei confronti del signor XX;
-che nell’ultimo periodo vi è stata una progressione preoccupante delle condotte irregolari della resistente con gravi ripercussioni sul minore e sull’equilibrio familiare;
-che la signora XY è soggetta a repentini cambi di umore e compie atti di autolesionismo che immortala con foto e video mostrati al bambino ogni qualvolta intende denigrare la figura paterna. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa ammissione di prova per testi, la applicazione dell’art. 333 c.c. essendo pregiudizievole il comportamento della madre ed, in particolare, previo esperimento di CTU, il divieto per la madre di tenere con sé il figlio, il divieto di avvicinamento al luogo di residenza del minore e di condurlo all’estero senza il consenso del padre.
Tanto premesso, con decreto emesso in via provvisoria ed urgente in data XX.XX.2014 veniva consentito al padre di far visita al figlio minore per due pomeriggi a settimana presso la sede dei servizi sociali od altro luogo neutro alla presenza degli operatori sociali.
Veniva, altresì, conferito al servizio sociale l’incarico di osservare la qualità della relazione padre-figlio e di esperire un intervento di mediazione tra i genitori nell’interesse del minore al fine di consentire modalità di visita concordate tra le parti.
All’udienza del XX.XX.2014 si costituiva in giudizio la signora XY deducendo:
- che il signor XX ha cercato con fantasiose accuse, proferite soltanto negli ultimi due mesi, prive di riscontri probatori e confermate soltanto dai nonni paterni, di destituirla dalla capacità genitoriale laddove si è sempre presa cura del piccolo X;
-che l’origine del conflitto ed i motivi dell’animosità traggono origine dal contegno del XX, il quale dapprima aveva chiesto alla XY di abortire ed, in seguito, non si era preso cura del figlio né aveva provveduto al mantenimento inducendo la madre ad allontanarsi dall’Italia dopo aver ottenuto il consenso del XX, per riavvicinarsi alla sua famiglia di origine;
-che il padre aveva mantenuto sporadici contatti con il figlio e non aveva provveduto al mantenimento sicchè aveva adito il Tribunale polacco ottenendo dapprima una condanna al pagamento delle somme dovute ed, in seguito, una pronuncia di decadenza dalla potestà nei confronti del XX;
-che in seguito ad una breve visita del XX in Polonia decideva nell’aprile XXXX di far rientro in Italia e di riprendere la convivenza con l’intento di riavvicinare il figlio al padre;
-che sin dai primi tempi del rientro in Italia aveva dovuto fare i conti con il carattere irruento del XX, il quale continuava, peraltro, a non occuparsi del minore;
-che i dissapori con il XX sfociavano in liti violente durante le quali il XX picchiava la XY, la offendeva e metteva in dubbio la paternità del bambino;
-che nell’anno 2013 la coppia si era trasferita nello stesso immobile dove vivono i nonni paterni dove la situazione familiare era peggiorata;
-che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare tali violenze per paura di ritorsioni da parte del XX e dei suoi familiari, sopportando gli atteggiamenti assillanti ed intrusivi dei suoceri;
-che aveva iniziato a procurarsi le prove delle violenze subite mediante registrazioni e fotografie;
-che il XX ed i suoi genitori si erano accorti durante una lite della registrazione in corso ed avevano iniziato con una serie di condotte e di denunce a screditare la sua capacità di svolgere il ruolo di madre, accusandola, ad esempio, di aver lasciato il minore incustodito nell’appartamento familiare laddove, in realtà, al piano superiore abitano i nonni;
-che i carabinieri intervenuti a seguito di denuncia dei nonni riferivano a verbale “che il bambino era di fatto in casa da solo ma appariva rilassato e tranquillo alla porta erano attaccate dal lato esterno le chiavi e che, infine, rilevata la costante presenza dei nonni non si ravvisava nessuna situazione di immediato pericolo per il minore;
-che per tale angosciante situazione era stata allontanata dall’abitazione familiare su ordine dalla Procura Minorile e collocata insieme al figlio il XX XXXXXX 2014 presso una struttura protetta;
-che nel verbale del XX XXXXXX 2014 gli agenti davano atto dell’aggressivo e minaccioso comportamento tenuto dai due congiunti paterni, nei confronti della XY e l’incuranza, di questi, rispetto allo stato d’animo del minore in lacrime, visibilmente provato oltre che impaurito dalla loro presenza;
- che il contegno ai suoi danni del XX e dei suoi genitori la avevano indotta a sporgere denuncia;
-che attualmente madre e figlio vivono serenamente nella casa famiglia e positive sono le relazioni degli assistenti sociali sul rapporto madre-figlio;
-che, invece, ancor oggi il signor XX non riesce ad instaurare con il figlio una giusta relazione poiché sente il figlio sporadicamente ed ha con lui contatti di breve durata;
-che, infine, il contegno del XX ha danneggiato gravemente la sua figura di madre.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, che si tenga conto della sentenza emessa dal Tribunale Polacco in ordine alla condanna del XX al mantenimento del minore ed alla decadenza dalla potestà e, nel merito, previo accoglimento delle richieste istruttorie formulate, che sia confermata la piena capacità genitoriale della madre, sia dichiarato l’affido esclusivo in suo favore, siano confermate le visite protette e statuito l’obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento del contributo economico nell’interesse del figlio.
All’udienza del 20.10.2014 le parti venivano sentite personalmente.
Entrambi i genitori ribadivano le ragioni addotte negli atti difensivi.
Sentiti i difensori, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, occorre disporre la riunione dei procedimenti separatamente promossi con ricorsi del signor XX e del P.M.M. per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Vanno disattese, inoltre, le richieste istruttorie formulate dai difensori, tenuto conto degli elementi desumibili dalle dichiarazioni rese dalle parti personalmente e di quanto risulta dagli accertamenti delegati al Servizio sociale del comune di XXX e dalla relazione della casa famiglia.
Non si ritiene opportuno, infine, l’ascolto del minore tenuto conto della sua immaturità dovuta all’età.
Osserva il Tribunale che la relazione del Servizio sociale, prudentemente vagliata dopo essere stata oggetto di contraddittorio, è pienamente utilizzabile dal Giudice in sede di libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai fatti liberamente constatati dagli operatori sociali sia quanto ai pareri espressi sulla base di quei fatti ove l’autorità giudiziaria li faccia propri con adeguata motivazione.
Ed, infatti, le risultanze delle indagini ed informazioni dei Servizi costituiscono utili elementi di giudizio-rimessi alla valutazione del giudice procedente nel quadro delle complessive emergenze istruttorie, fra cui quelle acquisite anche su istanza delle parti (Cass.Sez.I, sentenza n.14675 del 29 dicembre 1999).
In particolare, dalla relazione della casa famiglia si evince, quanto alle condizioni psico-fisiche del bambino che il minore, al momento dell’ingresso in struttura, era apparso molto provato, sofferente ed in stato confusionale e compiva gesti quali il coprirsi il volto con le mani oppure quello di rannicchiarsi negli angoli, che oggi è più sereno anche se di rado manifesta atteggiamenti diffidenti e di chiusura verso gli adulti che sfociano in crisi di pianto.
Quanto alla qualità della relazione madre-figlio non è emerso alcun comportamento della madre sintomatico di una inidoneità a svolgere il proprio ruolo.
Si legge testualmente: “traspare l’attenzione della madre alle esigenze quotidiane del bambino, si evince il profondo legame che accumuna i due, caratterizzato non solo dal dialogo e da una forte empatia ma anche da una forma di prudenza e protezione reciproca nonchè di ascolto e comprensione. Il minore, infatti, sin dal primo giorno dell’entrata in struttura, è apparso ben curato nell’aspetto, con una buona igiene personale, ben nutrito ed in buone condizioni di salute e si è osservato con il trascorrere dei giorni che tale situazione è rimasta immutata”.
Per quel che concerne la qualità della relazione padre-figlio il servizio ha segnalato con relazione del XX.XX.XXXX che si trascrive nelle parti oggetto di interesse:“Alla presenza del padre X non sembra affatto intimorito; …. il colloquio prosegue con il racconto spontaneo di X, voglioso di far conoscere al padre le situazioni nuove che lo vedono coinvolto: la scuola, la vita nella struttura, i viaggi nel pullman scolastico ed i nuovi amici. Durante l’incontro il bimbo …. fa emergere ricordi di un vissuto recente poco sereno, che lo hanno visto spettatore, suo malgrado, di momenti contrastanti tra la mamma e la famiglia del signor XX. X sembra voler rendere partecipe il padre di aver ben chiari quei momenti ma al tempo stesso di non portare rancore né nei suoi confronti né nei confronti dei nonni dicendo più volte, è tutto passato ritornando a svolgere l’attività interrotta. X cerca più volte il contatto fisico con il padre esternando l’affettività che prova verso lo stesso … L’incontro è durato una ora e mezza circa e si è protratto anche all’esterno dove al momento dei saluti Alessio sembra non volersi allontanare dal padre ed è ben contento che lo rivedrà presto. La signora XY ha manifestato un atteggiamento collaborativo non ostacolando il colloquio né interferendo”.
Con riferimento alla pronuncia di decadenza emessa in Polonia nei confronti del signor XX ritiene il Tribunale che, pur operando in materia di riconoscimento delle sentenze straniere in materia di responsabilità genitoriale il regolamento CE 27 novembre 2003 n.2201, secondo cui il riconoscimento è automatico senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (con la possibilità per la parte interessata di ottenere un controllo successivo, ossia di far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta per uno dei motivi indicati nel regolamento ai sensi degli artt.21 e 23), in ogni caso la decisione adottata nel lontano anno 2009, deve considerarsi ampiamente superata dalla ripresa convivenza tra i genitori protratta in un arco temporale assai lungo (dall’aprile 2011 al mese di settembre 2014) durante il quale si è rinsaldato il legame affettivo tra padre e figlio.
Tale legame significativo trova riscontro nelle relazioni del servizio sociale e della casa famiglia ed, inoltre, il padre ha corrisposto il mantenimento dovuto e richiesto dal Tribunale Polacco, circostanza questa incontestata tra le parti (verbale di udienza del XX.XX.XXXX).
Peraltro, la madre non ha dimostrato alcun interesse a far valere l’esecutività della sentenza in Italia, presentando all’autorità giurisdizionale italiana l’istanza di cui all’art. 28, corredata dai documenti prescritti nell’art. 37, né ha richiesto il rilascio del certificato (redatto ai sensi dell’art. 39 su un modulo allegato) da cui risulti il requisito della non impugnabilità della decisione stessa, se è stata resa in contumacia e la data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui è stata pronunciata.
Anche nel presente giudizio la parte non ha prodotto una copia autentica della pronuncia, riservandosi di farlo.
Nel contempo, la signora XY riavviando la convivenza con il signor XX ha tacitamente riconosciuto il buon esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor XX, il quale con il ricorso proposto ha chiesto di svolgere pienamente il proprio ruolo.
Si ritengono, pertanto, sussistenti i presupposti per reintegrare i signor XX nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze di causa reputa il Tribunale che deve essere condiviso il parere conclusivo del P.M.M. con il quale si chiede l’applicazione di prescrizioni nei confronti di entrambi i genitori per la elevata conflittualità della coppia genitoriale, in quanto, a prescindere dall’esito delle querele promosse dalle parti oggetto di valutazione e di approfondimento investigativo dinnanzi all’autorità giudiziaria penale, costituiscono episodi di violenza sui minori anche quelli indiretti quali quelli avvenuti nel nucleo familiare in oggetto.
Pertanto, nei confronti di entrambi i genitori, è necessario predisporre un percorso individuale di sostegno alle genitorialità che potrebbe giocare un ruolo rilevante anche nella gestione dell’ancora presente conflittualità tra i due, attraverso una reale elaborazione della rottura del legame di coppia ed un miglioramento nella capacità di accogliere e valorizzare l’altro genitore.
Per riuscire in tale intento, si rivela spesso utile e necessario un supporto esterno, da parte di soggetti terzi rispetto alla coppia e qualificati, in grado di aiutare la stessa a congelare il conflitto al fine di raggiungere un’intesa conveniente per entrambi nell’interesse del minore. Va, comunque, ribadito che l’intervento di questa Autorità Giudiziaria avviene nel pieno rispetto del nuovo riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni che risponde all’esigenza di attribuire al giudice minorile soltanto le decisioni sulle questioni più gravi che incidono sull’equilibrio psicofisico dei figli minori e di devolvere al Tribunale ordinario la decisione su tutte le questioni “ordinarie”, tra le quali anche le pronunzie sull’affidamento e, dunque, quelle concernenti la scelta del genitore più idoneo a prendersi cura dei figli e l’esercizio della potestà genitoriale.
Per quel che concerne il collocamento della madre con il figlio nella struttura di accoglienza, ritiene il Tribunale che, pur dovendosi confermare l’inserimento urgente, avvenuto sulla base di quanto attestato dalla Questura di XXX con annotazione del XX agosto XXXX e dopo il referto di Pronto soccorso di crisi d’ansia per la signora XY e di stato di agitazione per il minore, non sia necessario protrarre ulteriormente la permanenza, ferma restando la necessità per il Servizio sociale di sostenere la madre nel progetto di autonomia ai fini del ripristino di condizioni di vita serene per il minore al di fuori della struttura protetta.
Pertanto, fino a diversa statuizione del Tribunale ordinario, vanno confermati gli incontri tra padre e figlio già previsti nel decreto provvisorio in luogo neutro da individuarsi a cura del servizio sociale in prossimità del luogo in cui si trova il minore.
Si ritiene, inoltre, opportuno incaricare il Servizio sociale di favorire il riequilibrio delle dinamiche familiari coinvolgendo i nonni paterni con i quali potranno essere separatamente e gradualmente avviati incontri con il minore presso la sede del Servizio od altro luogo neutro. Va rilevato, infine, con riferimento alla richiesta della difesa del signor XX di inibire alla signora XY il trasferimento all’estero con il figlio, che il Questore di XXX con provvedimento emesso il 1.09.2009 ha già disposto il divieto di espatrio del minore precisando che lo stesso non potrà essere titolare di documenti di espatrio senza l’espresso assenso di entrambi i genitori o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Sentito il P.M.M.,
Letti gli artt.332, 333 c.c. e 737 c.p.c.,
Previa riunione del procedimento n.959/2014 VG a quello recante n.909/2014 VG,
Definitivamente decidendo fino a diversa decisione del Tribunale ordinario,
Il temporaneo ed urgente inserimento della madre insieme al figlio nella struttura di accoglienza;
che XX sia reintegrato nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore X;
Ad entrambi i genitori di non coinvolgere il figlio nel conflitto di coppia e di collaborare a tutti gli interventi predisposti dal Servizio Sociale incaricati di promuovere un percorso di sostegno alla genitorialità;
Al padre, XX di provvedere mensilmente al mantenimento del figlio;
Al signor XX il diritto di incontrare il figlio in due giorni a settimana in luogo neutro da individuarsi a cura del Servizio sociale territorialmente competente con le modalità meno gravose per il minore;
Il Servizio sociale territorialmente competente:
-di promuovere un percorso di sostegno alla genitorialità nell’interesse di entrambi i genitori che dovrà consentire anche l’acquisizione di elementi valutativi sulla personalità e sulle capacità genitoriali di ciascuno;
-di favorire il riequilibrio delle dinamiche familiari coinvolgendo i nonni paterni con i quali potranno essere separatamente avviati incontri con il minore presso la sede del Servizio od altro luogo neutro;
Il Servizio sociale territoriale di avviare la madre ad un percorso di autonomia al fine di favorire la ricostituzione di condizioni di vita serene per il minore al di fuori della struttura protetta.
Decreto immediatamente esecutivo.
Si notifichi al P.M.M., ai genitori presso il domicilio eletto e si comunichi alla struttura di accoglienza ed al Servizio sociale territoriale.
Catanzaro,
Il Giudice est. Il Presidente