L'art. 333 del codice civile regola la fattispecie delle condotte dei genitori che siano di pregiudizio ai figli. Il Tribunale per i Minorenni a seconda delle circostanze può adottare provvedimenti convenienti, previi accertamenti istruttori e sentito il Pubblico ministero, disponendo anche l'allontanamento del minore o di uno o entrambi i genitori dalla residenza familiare.