Ai minori stranieri presenti sul territorio italiano sono riconosciuti i diritti fondamentali che prescindono dalla regolarità della loro permanenza. Tali diritti sono regolati dal d.lgs.286/98. Il d.lgs.286/98 prevede che il minore straniero irregolare non potrà essere espulso, se non in seguito all'espulsione dei genitori per mantenere il diritto a vivere con essi. (art.19, comma 2 lett. a) il genitore naturale di un minore straniero residente in Italia può ricongiungersi ad esso dimostrando di possedere i requisiti necessari entro un anno dal ricongiungimento (art.29, comma 6) e può essere autorizzato dal Tribunale dei minori all'ingresso e/o al soggiorno “per un periodo di tempo determinato" e/o “per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore". (art.31, comma 3)