L'art. 84 del codice civile disciplina il matrimonio per i minori. Normalmente sono condizioni necessarie per contrarre il matrimonio la maggiore età e la capacità mentale, nel caso di minori il Tribunale per i minorenni competente per territorio può ammettere per gravi motivi (es. stato di gravidanza) al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni, dopo che sia stata accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte in apposita istruttoria, sentito il Pubblico ministero, i genitori o il tutore. Il Tribunale decide con decreto emesso in camera di consiglio sull'autorizzazione a contrarre il matrimonio. Il decreto è poi comunicato al P.M, ai nubendi, ai genitori e all'eventuale tutore e acquista efficacia decorsi 10 giorni senza che vi sia stato reclamo alla Corte d'Appello.