Il processo penale minorile è disciplinato dal D.p.r. 22 settembre n. 448 del 1988, che lo caratterizza rispetto al processo penale ordinario. Prevedendo disposizioni “applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". (Art.1, comma 1) Gli istituti giuridici previsti devono favorire una fuoriuscita celere del minore dal circuito penale e finalizzare il processo alla ripresa del naturale percorso educativo del minore che si suppone interrotto o deviato dall'evento-reato, facilitando la riparazione dei danni e la risoluzione dei conflitti generati. Nel processo penale minorile risulta pertanto primaria la valutazione della personalità del minore ed emerge che la pena detentiva svolge la funzione di extrema ratio. Da questi presupposti provengono istituti giuridici che, nel conciliare le esigenze punitive con quelle educative, tengono conto degli aspetti più propriamente personologici e rieducativi, quali il perdono giudiziale e la messa alla prova.