L'istituto del perdono giudiziale è disciplinato nell'art. 169 codice penale, nel libro primo, titolo sesto, capo primo, relativo alla "estinzione del reato". È applicabile solo ai minorenni ed è una causa di estinzione del reato. Ai sensi di tale istituto il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio o la condanna, quando si può presumere che l'imputato si asterrà dal commettere reati e solo in sostituzione di eventuali pene restrittive non superiori nel massimo a due anni, o pene pecuniarie non superiori a 1.549,37 euro. La concessione del perdono giudiziale non può essere revocata poiché estingue il reato ed è applicato nell'udienza preliminare, nel giudizio abbreviato e nell'udienza dibattimentale.