Nell'art. 316 del codice civile viene disciplinato l'esercizio della potestà dei genitori che va esercitata da entrambi anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il figlio è soggetto a tale potestà sino al compimento della maggiore età o sino alla emancipazione. In caso di disaccordo tra genitori su questioni di particolare importanza, ciascuno di essi può fare ricorso al Tribunale per i Minorenni che sente entrambi i genitori e il figlio se ultraquattordicenne. Tali norme valgono anche per i genitori naturali. Il giudice suggerisce ciò che ritiene più utile all'interesse del minore e dell'unità familiare, in caso di ulteriore contrasto viene attribuito il potere di decisione al genitore che viene ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio.