L'art. 250 del codice civile dispone che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. In caso di riconoscimento congiunto di entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Qualora la filiazione nei confronti del padre venga accertata successivamente, il figlio naturale può assumer eil cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. In caso di minore età del figlio è competente a decidere sull'assunzione del cognome paterno il Tribunale per i Minorenni.