Adottabilità

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con ricorso motivato chiede al Tribunale per i Minorenni l'adottabilità di quei minori che si trovano in situazioni di abbandono. Il presidente del Tribunale per i Minorenni provvede all'apertura immediata del procedimento relativo allo stato di abbandono del minore, verificando l'esistenza di tale situazione tramite servizi sociali o organi di pubblica sicurezza. I genitori del minore o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi col minore devono essere avvertiti dell'apertura del procedimento e poi sentiti. A questi, se comparsi, vengono impartite con decreto motivato (non reclamabile) idonee prescrizioni per garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minor. L'assistenza tecnica di un difensore è necessaria. Il minore che ha compiuto 14 anni deve prestare il suo consenso all'adozione. Il minore adottando che ha compiuto 12 anni deve essere ascoltato personalmente, mentre quando ha un'età inferiore va sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. Nell'interesse del minore possono essere adottati provvedimenti provvisori (revocabili e modificabili in ogni momento) relativamente al collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità, sospensione della potestà genitoriale, sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore con la nomina di un tutore provvisorio. Il procedimento si conclude con una sentenza di non luogo a provvedere o di adottabilità (impugnabile entro 30 giorni dalla notifica presso la Corte di Appello). Lo stato di adottabilità cessa per l'adozione, il raggiungimento della maggiore età dell'adottando o per revoca.